Art. 6.
(Norme di sicurezza).

      1. Tutte le telefonate al servizio per i minori sono registrate e sono depositate in appositi archivi suddivisi per materie.
      2. A ogni telefonata è attivata la ricerca per individuarne la provenienza.
      3. Solo su richiesta di un magistrato la registrazione di una telefonata può essere utilizzata in procedimenti penali.
      4. Le registrazioni, rese anonime e non riconducibili al soggetto o ai soggetti interessati, possono essere utilizzate ai fini di studio o statistici.

 

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      5. Le registrazioni devono essere conservate per dieci anni.